Art. 10.

      1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 9 sono raddoppiate:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni che implicano atti di crudeltà;

          b) se il fatto è commesso nei confronti di soggetti di minore età o in stato di tossicodipendenza, di infermità mentale o di minorazione psichica;

          c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

          d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di culto, di vigilanza, di custodia;

 

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          e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di subordinazione;

          f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali anche non nell'esercizio delle loro funzioni.